martedì 17 maggio 2011

IL DIFENSORE CIVICO (può…servire)

Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio. In Italia, il difensore civico comunale, è stato soppresso dall'art 2 comma 186 lettera a) della Legge 191/2009, dal Decreto Legge 2 del 2010, convertito in Legge 42 del 2010. È detto anche ‘ombudsman’, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito addirittura in Svezia nel lontano 1809 e letteralmente significa “uomo che funge da tramite”. All’interno della dottrina giuridica l’istituto dell’ombudsman e la sua evoluzione sono ancora fonte di discussione. Se parte di essa ritiene che si possa parlare di difensore civico in senso proprio soltanto a partire dal XIX secolo, prendendo quindi come riferimento il primo ombudsman, quello nato in Svezia, esiste un’altra parte della dottrina che invece fa risalire questa particolare istituzione a tempi remoti. Ma siamo più pratici e vediamo a cosa ci può ‘servire’, come ci può aiutare e quali problemi ci può o non ci può aiutare a risolvere. Il tutto lo si può trovare nelle immagini che seguono:


Per saperne di più e più dettagliatamente l’indirizzo internet è: www.difensorecivico.lombardia.it .Naturalmente questo indirizzo riguarda la Regione Lombardia ma va ricordato che il Difensore Civico è presente in quasi (purtroppo c’è quel … quasi) tutte le Regioni Italiane; viene consigliato di consultare l’indirizzo internet sopracitato per sapere come contattare il Difensore Civico di Regioni diverse dalla Lombardia. Inoltre lo stesso Difensore Civico è presente in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il mio personale augurio è che non se ne abbia la necessità ma, in caso contrario, si sappia che ci si può rivolgere fiduciosamente ad esso. Un saluto. Luciano Cremascoli -


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